Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Beni ed entrate
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Presidente del Consiglio dura in carica per l'intera legislatura ed è revocabile con la stessa maggioranza con cui è stato eletto.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La delega di funzioni è diretta a tutti gli enti di uguale livello istituzionale ed è conferita con legge che fissa le direttive fondamentali per
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della qualifica in base all'anzianità di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualità ed efficienza; e) dalla precisa determinazione
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Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, è presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed è approvato, con legge regionale, a
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L'Abruzzo è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana ed esercita i propri poteri e funzioni secondo i princìpi e nei limiti
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La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della